Separazione e divorzio in tempi rapidi: la negoziazione assistita

Marzo 25, 2020 Avv. Acciardi 0 Comments

La procedura di negoziazione assistita è accordo col quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia. La procedura di negoziazione assistita, laddove non prevista dalla legge come obbligatoria, può essere utilizzata su richiesta delle parti in alternativa alla giurisdizione ordinaria per qualsiasi tipo di controversia purché si verta in materia di diritti disponibili. L’accordo che compone la controversia costituisce titolo esecutivo e pertanto utile anche ai fini dell’iscrizione di ipoteca giudiziale. In materia familiare non vi è l’obbligo di negoziare ma vi è solo una mera facoltà. Occorre però evidenziare che per le soluzioni consensuali di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio, l’esperimento della procedura di negoziazione assistita ha recentemente registrato un aumentato esponenziale.  Succede che la coppia che consensualmente vuole separarsi o divorziare non dovrà necessariamente rivolgersi al giudice, ma avrà la possibilità di scegliere due nuove opzioni che riducono notevolmente i tempi della procedura: la negoziazione assistita da avvocati (art. 6, D.L. 132/2014) e la conclusione di un accordo presso l’ufficio dello Stato Civile, in presenza di determinate condizioni (art. 12).

 Il procedimento di negoziazione assistita viene avviato con il conferimento del mandato all’avvocato prescelto, il quale è tenuto ad informare il proprio cliente della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita. Se questi sceglierà di esperire la negoziazione assistita, l’avvocato formulerà, per iscritto, l’invito a comparire all’altro coniuge, comunicando la volontà del proprio assistito di addivenire ad una risoluzione negoziata della controversia. Una volta confermata la volontà di entrambi i coniugi di avvalersi della nuova procedura, l’avvocato o gli avvocati scelti, al pari del giudice, tenteranno la conciliazione e ne daranno atto nel verbale. A questo punto occorre distinguere due situazioni: – se non vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, rilascia agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti successivi; – se vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. In caso contrario, ossia se l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. Ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione, a seconda dei casi, l’avvocato ha l’obbligo di trasmettere all’ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto l’accordo autenticato e munito delle certificazioni di cui all’art 5; nell’ipotesi dell’autorizzazione l’accordo deve essere trasmesso entro dieci giorni (art 6 co.3) pena l’applicazione di un’importante sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti dell’avvocato tenuto alla consegna della documentazione di cui sopra. Gli ufficiali dello stato civile procederanno così all’annotazione dell’accordo a margine dell’atto di nascita e di matrimonio. Com’è facile intuire, tale procedura permette di accelerare i tempi (l’iter si completa di regola in 15-20 giorni complessivi) e di evitare ai coniugi di comparire in udienza innanzi al Presidente del Tribunale per l’omologazione del propri accordo. La stessa infatti si consuma tra le “quattro mura” dello studio legale, anche in un solo incontro congiunto, demandando agli avvocati tutti gli adempimenti procedurali e burocratici del caso, sino alla trascrizione dell’accordo nel registro degli atti di matrimonio. Tali novità normative hanno aperto uno scenario che solo pochi anni fa era considerato chimerico. Sino a pochi mesi fa, infatti, nei casi di separazione, anche se consensuale, l’unica strada percorribile era presentare un ricorso congiunto al Tribunale che obbligava il Presidente del Tribunale a fissare con decreto il giorno della data di comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. All’udienza di comparizione il Presidente doveva sentire i coniugi, prima separatamente poi congiuntamente, tentando la conciliazione. Se quest’ultima non riusciva il Presidente procedeva alla verbalizzazione della volontà dei coniugi di separarsi riportando le condizioni relative ai coniugi e alla prole. Esaurita la fase presidenziale, il Tribunale in camera di consiglio emanava decreto di separazione. Se il giudice reputava le condizioni stabilite dai coniugi non conformi alle norme ed agli interessi dei minori, indicava le modifiche da apportare all’accordo che, se non recepite, potevano comportare il rifiuto dell’omologazione. Tale procedura, tutt’ora esperibile, è lunga e particolarmente complessa. Ad oggi la negoziazione assistita ne costituisce una valida alternativa per tutti i coniugi che intendano separarsi consensualmente, rimettendo la lunga procedura innanzi al Tribunale solo alle separazioni giudiziali. La separazione ed il divorzio sono comprensibilmente delle fasi di vita molto delicate e dolorose. Avere la possibilità di esperire una procedura più breve e più discreta che possa evitare ai coniugi di “sfilare” per le aule del Tribunale è certamente la soluzione più auspicabile. All’uopo, la negoziazione assistita consente di soddisfare quelle esigenze di celerità che certamente una causa non può garantire. Questo perché la causa trascina– ed esaspera – sentimenti di odio, risentimento, strategie volte alla reciproca distruzione. Il che diventa ancora peggio se, in mezzo, ci sono anche i figli. Alla luce di quanto dedotto, appare chiaro che la via migliore è sempre quella di un percorso volto al superamento della crisi familiare. Di tale avviso è anche il nostro Legislatore il quale, attraverso i recenti interventi normativi, si è proprio posto l‘obiettivo di stimolare le parti al raggiungimento di una soluzione bonaria affidando all’avvocato il ruolo di negoziatore. Il compito degli avvocati sarà pertanto quello di valorizzare le rispettive ragioni e, senza necessariamente ricondurre all’unità, riparare le fratture che la crisi coniugale ha comportato prospettando una soluzione bonaria che possa contemperare i reciproci interessi delle parti. 

AVV. GINA ACCCIARDI

STUDIO LEGALE MELEGNANO – MILANO