L’Amministratore di Sostegno (AdS) ha il compito di assistere, sostenere e rappresentare chi, per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte ai propri interessi, nonché al compimento delle funzioni della vita quotidiana.
Lo scopo dell’ADS è pertanto quello di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della loro vita quotidiana, sia di indole personale che patrimoniale, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
I soggetti beneficiari di amministratore di sostegno sono affetti da disturbi non così gravi da dover dar luogo all’interdizione. Pertanto, a titolo esemplificativo, trattasi di anziani affetti da demenza senile, disabili fisici o psichici, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus o da Alzheimer, ecc.
La fondamentale funzione dell’AdS è quella di fornire sostegno al beneficiario affiancandolo nella gestione dei suoi interessi ed agendo nel pieno rispetto della sua dignità. L’ADS, in particolare, protegge il beneficiario senza privarlo del tutto della sua capacità di agire. Al contrario dell’interdizione che invece priva totalmente il soggetto interdetto della libertà di azione.
La legge consente di chiedere la nomina dell’ADS allo stesso beneficiario ovvero al coniuge (o convivente), ai parenti entro il 4° grado, agli affini entro il 2° grado, al PM, oppure al personale dei servizi sociali che abbiano conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno.
Il ricorso può essere presentato al Giudice Tutelare del luogo in cui il soggetto interessato risiede, o vive abitualmente. Nel ricorso stesso si può indicare la persona che si intende designare alla nomina di ADS che, preferibilmente, deve essere nello stesso ambito familiare dell’assistito.
L’amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare dopo aver vagliato la nomina proposta in sede di ricorso e dopo averne valutato i requisiti d’idoneità richiesti dalla legge.
Può essere nominato amministratore di sostegno: il coniuge (o la persona stabilmente convivente), il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella ed i parenti entro il quarto grado. Tuttavia, qualora tale scelta non sia praticabile, sarà nominato ADS uno dei professionisti iscritti ad apposito elenco tenuto presso il Tribunale competente, tenuto conto dell’esclusivo interesse del beneficiario.
L’AdS, compie esclusivamente gli atti che gli sono indicati dal Giudice Tutelare nel Decreto di nomina, per il resto il beneficiario conserva la piena libertà di scelta, decisione ed azione.
L’AdS amministrata il patrimonio del beneficiario in autonomia tuttavia vi sono alcuni atti che necessitano necessariamente dell’autorizzazione del Giudice Tutelare. Trattasi nello specifico di: acquistare di beni immobili; riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni; accettare l’eredità o rinunciarne; accettare donazioni o legati; stipulare di contratti di locazione d’immobili di durata superiore ai nove anni; instaurare giudizi, fatta eccezione di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
L’amministratore di sostegno deve redigere entro un anno dalla nomina, e per i successivi anni in cui è incaricato, un rendiconto attestante gli aspetti economici della vita del beneficiario. Il rendiconto annuale, e relativi allegati, dovrà essere depositato presso la Cancelleria di Volontaria Giurisdizione – indicando il Giudice Tutelare incaricato.
Studio Legale Acciardi
Melegnano – Milano. Avv. Gina Acciardi